Art. 2.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria).

      1. Alle parti dell'unione civile, disciplinata dal titolo XIV-bis del libro I del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, sono estesi tutti i diritti e i doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.